Gruppo Poste Italiane
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili che incidono in modo stabile e durevole sulla gravità e intensità del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui si è verificato l'aggravamento. L'assicuratore ha però anche la facoltà di recedere dal contratto se l'aggravamento è tale che non avrebbe stipulato il contratto o avrebbe richiesto un premio maggiore (art. 1898 C.C.).